La scorsa settimana la Commissione europea ha posto in consultazione il Regolamento esecutivo con l’aggiornamento per il periodo 2026-2030 dei benchmark del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS). La Direttiva UE in materia di ETS prevede l’aggiornamento dei benchmark ogni cinque anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati Membri, per tenere conto dei progressi tecnologici che hanno interessato i settori coperti dallo schema ETS. I benchmark esprimono il valore delle tonnellate di CO2 emesse, per tonnellata di prodotto, dal 10% delle imprese più efficienti di ciascun settore cui applica il meccanismo ETS. Tale parametro definisce l’ammontare di permessi ETS da allocare a titolo gratuito nel periodo di riferimento. In questo caso, il quinquennio 2026-2030. Le imprese con un valore delle emissioni superiore al benchmark dovranno acquistare permessi ETS a titolo oneroso. L’obiettivo dell’allocazione gratuita dei permessi ETS è quello di mitigare il rischio di delocalizzazione delle imprese coperte dallo schema ETS mantenendo al contempo, attraverso la soglia del 10% superata la quale scatta l’obbligo di acquisto a titolo oneroso di permessi, un incentivo all’efficientamento dei processi produttivi.
La Commissione prevede di adottare il nuovo Regolamento esecutivo entro fine giugno con una allocazione gratuita di quote ETS pari a circa il 75% delle emissioni delle imprese obbligate ai fini dello schema ETS per un impatto finanziario stimato intorno a 4 miliardi di euro per il quinquennio 2026–2030.
L’aggiornamento dei benchmark fa parte di un processo di revisione più ampio dello schema ETS annunciato dalla Commissione in risposta alla crisi mediorientale e il quale dovrebbe concludersi entro luglio con l’adozione di una versione aggiornata della Direttiva ETS. Attraverso la modifica dello schema ETS, la Commissione intende ridurre la volatilità dei prezzi della CO2 e, conseguentemente, l’impatto di tale costo sui processi produttivi delle imprese dei settori interessati e già colpiti dall’incremento dei prezzi di elettricità, gas e petrolio dovuti alla crisi in Iran.
In questa direzione, ad aprile, la Commissione ha rivisto le regole di funzionamento della Market Stability Reserve. Ossia la riserva di permessi impiegata per gestire eventuali condizioni di eccesso di offerta sul mercato delle quote ETS e assicurare la stabilità dei prezzi della CO2 al fine di garantire gli obiettivi di decarbonizzazione europei. Con la riforma, la Commissione ha eliminato la clausola vigente che prevedeva l’annullamento delle quote ETS in riserva in numero superiore a 400 milioni. Attraverso tale modifica, la riserva potrà ora contare su un volume maggiore di permessi ETS da usare per mitigare eventuali fenomeni di volatilità significativa dei prezzi della CO2 e garantirne, così, la stabilità a fronte di condizioni di scarsità.
Alla vigilia della proposta di aggiornamento dei benchmark ETS, il Governo italiano ha inviato una lettera alla Commissione Europea esprimendo le proprie preoccupazioni. Nella lettera si chiedeva di congelare il valore dei benchmark per il periodo 2026-2031 a quelli del quinquennio precedente e di rinviare il loro aggiornamento nell’ambito della più ampia riforma della Direttiva ETS. Il timore del Governo italiano è quello che una riduzione dei benchmark, e conseguentemente delle quote allocate a titolo gratuito, possa determinare effetti avversi sulla competitività del comparto industriale italiano e, in particolare, dei settori c.d. energy intensive. Ciò anche alla luce di valori di riferimento definiti sulla base di un campione di imprese efficienti non rappresentativo, secondo Roma, delle effettive efficienze in termini di emissioni conseguibili nei processi produttivi in virtù delle tecnologie esistenti.
Nel 2024 e 2025 l’Italia ha beneficiato di circa 40 milioni di quote ETS gratuite contro i circa 113 milioni della Germania. Allo stesso tempo, le imprese energivore dei due Paesi godono di compensazioni per i cosiddetti oneri indiretti ETS (ossia gli oneri dovuti al trasferimento sui prezzi dell’energia elettrica dei costi ETS sostenuti dal comparto termoelettrico). A parità di altre condizioni, e ipotizzato una intensità dell’aiuto pari al 75%, il valore base per l’anno 2025 delle compensazioni sugli oneri indiretti ETS è stata pari a circa 18€/MWh in Italia e 29€/MWh in Germania. In Italia, le risorse destinate per il 2025 alla copertura di tali oneri indiretti sono stimabili in circa 600 milioni di euro contro i circa 2,8 miliardi di euro della Germania. Inoltre, diversamente dall’Italia, le imprese energivore tedesche possono godere della possibilità di compensare anche la quota di oneri indiretti ETS residuali non coperti dall’agevolazione base. In entrambe i Paesi, l’ottenimento della compensazione è vincolato alla realizzazione di investimenti volti a promuovere la decarbonizzazione dei consumi energetici. La diversa entità dell’agevolazione unitaria (i.e. €/MWh) è il prodotto, a parità di altre condizioni, dell’applicazione di una formula di calcolo che vede l’applicazione di parametri standard più favorevoli per la Germania.
Ma oltre a una possibile migliore attività negoziale della Germania a Bruxelles, nella definizione dei benchmark ETS così come delle regole sulla compensazione degli oneri indiretti ETS, a pesare è anche l’impiego fatto dei proventi derivanti dall’allocazione delle quote ETS e lo stato di salute dei conti pubblici. A fronte di circa 18 miliardi raccolti tra il 2012 e il 2024 ed erogati alla Tesoreria dello Stato, risulterebbero erogati solo circa 33 milioni in interventi per progetti di sostenibilità economico-ambientale. A ciò occorre aggiungere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che, guardando ai principali aiuti di Stato concessi nei due Paesi tra il 2024 e il 2026 e approvati da Bruxelles, la Germania avrebbe destinato circa 10 miliardi in interventi di decarbonizzazione dell’industria contro i circa 7,4 miliardi dell’Italia. In questo caso, circa 6 miliardi sono destinati all’impiego dell’idrogeno verde nel settore dei trasporti e dell’industria un vettore certamente non scalabile in termine rapidi nel comparto produttivo.
Le preoccupazioni espresse dall’Italia nella lettera indirizzata a Bruxelles non riguardano solo gli effetti in termini di competitività del comparto industriale della riforma ETS ma anche quelli in termini di certezza del quadro normativo. Se ciò è di per sé vero, soprattutto a ridosso dell’allocazione delle quote ETS per il 2026, lo è tanto di più alla luce della maggiore complessità nell’applicazione dello schema ETS derivante dall’avvio del CBAM (Carbon Boarder Adjustment Mechanism). Quest’ultimo, infatti, dal 2026, sostituirà progressivamente l’ETS. Il CBAM è uno strumento che prevede l’obbligo, per le imprese europee importatrici di precursori da Paesi extra-UE, di acquisto a titolo oneroso di certificati in valore proporzionale alle emissioni generate dalla produzione dei beni importati nei Paesi terzi. L’obiettivo del CBAM è quello di allineare, per mitigare il rischio di carbon leakage, i prezzi del carbonio dei Paesi europei importatori e quello dei Paesi terzi produttori verosimilmente caratterizzati da politiche ambientali meno stringenti. Il valore dei certificati CBAM sarà definito sulla base dei prezzi medi trimestrali dei permessi ETS nel 2026 e di quelli settimanali dal 2027. Attualmente, il montante di emissioni soggette a CBAM – per ciascuna impresa interessata dal meccanismo – è corretto, semplificando, per una percentuale dei valori dei benchmark ETS che definiscono l’allocazione a titolo gratuito di quote ETS al settore di appartenenza. Tale fattore è quello che coordina l’avvicendamento tra ETS e CBAM attraverso una sua valorizzazione decrescente destinato a decrescere nel tempo sino ad azzerarsi nel 2034.
Dato lo stretto legame tra i due meccanismi, alle imprese soggette allo schema ETS e interessate dal CBAM, serviranno competenze avanzate per stimare i costi attesi derivanti dall’avvicendamento dei due meccanismi e in parte incerti proprio perché incerti gli effetti della revisione dei benchmark ETS e, più in generale, quelli sui prezzi della CO2 derivanti dalla revisione più ampia dello schema ETS. Il tutto, a fronte di un meccanismo, il CBAM, di per sé già complesso e oneroso in termini di compliance in virtù della difficolta di raccogliere dati certi e affidabili – oltre che completi – dalle imprese produttrici dei Paesi terzi. Una difficoltà che spinge spesso le imprese ad adottare parametri standard messi a disposizione dalla CE che conducono verosimilmente a una sovrastima delle emissioni e – con l’avvio a regime del CBAM – dei rispettivi costi.
Dalla revisione dello schema ETS deriveranno certamente benefici per i settori energy intensive, soprattutto alla luce del contesto di mercato e geopolitico. Molto più incerti, invece, sembrano essere gli oneri dovuti all’incertezza del quadro normativo. La sfida in questo ambito per le imprese interessate è appena iniziata.