Nel prossimo triennio, il settore energetico italiano potrà beneficiare della deroga temporanea al Patto di Stabilità, la cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale, concesso dalla Commissione Europea. Si tratta di circa 14 miliardi di euro da utilizzare nel triennio 2026-2028.
Ma quali sono le regole che il Paese dovrà rispettare nell’impiego di queste risorse? A luglio scorso, la Commissione Europea ha pubblicato le linee guida sull’ambito di applicazione della flessibilità temporanea accordata sul Patto di Stabilità.
In primo luogo la flessibilità concessa sarà limitata in funzione al costo che le misure adottate produrranno sul bilancio dello Stato. Il limite complessivo dell’1,5% del PIL previsto dalla flessibilità del NEC (“National Escape Clause”, i.e. Clausola di Salvaguardia Nazionale) continuerà a essere valutato sulla base dello scostamento cumulativo registrato, per ogni Stato membro, rispetto al percorso di crescita della spesa netta. Per i limiti alla flessibilità per le misure di sicurezza energetica si applicheranno al costo complessivo per le finanze pubbliche delle misure ammissibili.
In altri termini, una volta che il costo complessivo per le finanze pubbliche della flessibilità utilizzata avrà raggiunto il limite dell’1,5% del PIL, non sarà più disponibile alcuna flessibilità aggiuntiva per le misure di sicurezza energetica. Pertanto, eventuali misure ulteriori dovranno essere finanziate attraverso riduzioni della spesa netta in altri settori.
In secondo luogo, il costo delle misure ammissibili per la sicurezza energetica sarà limitato allo 0,3% del PIL all’anno e allo 0,6% del PIL nel periodo 2026-2028. Ad esempio, precisano le linee guida, uno Stato membro potrebbe: utilizzare lo 0,3% del PIL nel 2026 e lo 0,3% nel 2027 – esaurendo così interamente il limite cumulativo dello 0,6%; oppure utilizzare lo 0,2% del PIL in ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028; o ancora, utilizzare lo 0,3% nel 2026, lo 0,2% nel 2027 e lo 0,1% nel 2028.
Rispetto all’ambito di applicazione della flessibilità concessa, le linee guida forniscono un elenco degli interventi ammessi e i quali dovranno essere limitati a rafforzare la sicurezza strutturale e la resilienza del sistema energetico europeo e ad accelerare la transizione dall’uso dei combustibili fossili. Tra le misure ammissibili rientrano le seguenti:
- Famiglie: sovvenzioni per: l’energia geotermica e solare, sistemi di accumulo, acquisto di pompe di calore, infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici presso le abitazioni, ristrutturazioni edilizie residenziali di livello medio o profondo.
- Settore pubblico: investimenti nella produzione di energia rinnovabile e nei sistemi di accumulo; ristrutturazioni edilizie di livello medio o profondo.
- Imprese: incentivi fiscali per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; sovvenzioni e/o prestiti a tasso agevolato per ristrutturazioni edilizie di livello medio o profondo; incentivi finanziari mirati ad aumentare il tasso di diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione industriale.
- Trasporti: investimenti pubblici nelle infrastrutture di: ricarica dei veicoli elettrici; rotabili per il trasporto urbano pulito, come tram e metropolitane (inclusi materiali); rotabili ferroviarie (incluso materiale).
- Settore energetico: investimenti in: progetti di energia rinnovabile, inclusa la produzione di energia elettrica e di calore; tecnologie per le batterie e lo stoccaggio dell’energia; centrali nucleari; infrastrutture e tecnologie delle reti elettriche; tecnologie per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi da fonti rinnovabili; efficienza energetica connesse al sistema energetico; combustibili rinnovabili sostenibili; contratti per differenza a due vie per la produzione di energia pulita; sicurezza fisica e informatica dei sistemi energetici.
Gli Stati membri dovranno motivare in che modo le misure contribuiscano a rafforzare la sicurezza e la resilienza energetica europea. La Commissione valuterà l’ammissibilità delle misure caso per caso.
Diversamente, sono escluse dall’ambito di applicazione del NEC le misure aventi altre finalità, anche se in qualche modo connesse alla crisi in Medio Oriente. Ad esempio: riduzioni delle accise o di altre imposte sui combustibili fossili, i prezzi fissi, le sovvenzioni ai combustibili fossili, i sostegni basati sul reddito o altre sovvenzioni volte ad attenuare l’impatto dei prezzi elevati dell’energia, nonché le misure che generano unicamente risparmi energetici indiretti senza apportare un miglioramento strutturale alla resilienza del sistema energetico europeo.
In ultimo, solo le misure adottate dopo il 28 febbraio potranno beneficiare della clausola di salvaguardia.
A seguito della crisi in Medio Oriente e con l’approssimarsi della piena efficacia del divieto permanente di importazione di gas russo in Europa, accelerare nella diversificazione delle fonti energetiche, in particolare investendo nelle energie rinnovabili, è diventato un obiettivo prioritario per il Vecchio Continente. Il NEC offre una importante opportunità per accelerare la transizione dai combustibili fossili. Diventerà altrettanto prioritario, quindi, un impiego delle risorse di flessibilità che sappia coniugare le giuste priorità e una visione di sistema in senso ampio riconoscendo, da una parte, il ruolo abilitante delle reti energetiche per promuovere lo sviluppo di tutti gli altri interventi ammissibili del NEC. E, dall’altra, riconoscendo l’esigenza di trasformare questi nuovi investimenti in una riduzione dei costi del sistema energetico nel suo insieme.